SEZIONE FAQ
Appalto di lavori relativi a “Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fiume Pecora” CIG 589676653D – CUP E34B07000040001 - Cod. CPV 45240000-1
1° Quesito: Considerato che la OS21 è scorporabile/subappaltabile al 100%, le sottoscritte imprese sono obbligate già in fase di partecipazione della domanda ad indicare il nominativo dell’impresa Subappaltatrice come meglio specificato al punto IV.4) Subappalto?
Il Disciplinare, al Paragrafo IV.4), prevede che “in sede di presentazione dell’offerta il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell’opera che intende subappaltare e affidare in cottimo e vi sarà autorizzato nei limiti di legge [..]”. L'ultimo capoverso del predetto Paragrafo IV.4) conclude: “Se il concorrente dichiara quale sarà/anno l'impresa/e subappaltatrice/i, mediante la quale conseguire i requisiti nella misura minima necessaria e senza la/e quale/i non ne disporrebbe, allora tutte le dichiarazioni e documenti prodotti dal concorrente debbono essere prodotti altresì dalla/e impresa/e subappaltatrice/i.” Pertanto, qualora il concorrente, da solo, possa documentare il possesso di tutti i requisiti minimi richiesti per l'ammissione, quindi sia la qualificazione per la OG8 classe IVBIS che per la OS21 classe II, e quindi possegga anche la qualificazione per la scorporabile, che eventualmente può comunque dichiarare di voler subappaltare, non sarà necessario per lui indicare il nominativo dell'impresa cui subappalterà tali lavori. Viceversa, nel caso in cui il concorrente non possegga la qualificazione per la OS21 classe II, dovrà indicare, già in fase di partecipazione, il nominativo dell'impresa in possesso di tale qualificazione e i requisiti di ammissione saranno verificati anche in capo a quest'ultima.
2° Quesito: il punto 3) del Disciplinare di gara chiede: dati e informazioni dell’attestazione SOA, pertanto si chiede in sostituzione della dichiarazione sostitutiva di quest’ultima, può essere presentata copia conforme all’originale dell’attestato SOA?
Il punto III.4) del Disciplinare richiede al partecipante di allegare l'attestazione SOA. Ciò dovrà avvenire, in ossequio alla normativa sulla decertificazione amministrativa di cui alla Legge 183/2011, tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Sarà poi onere della stazione appaltante verificare, eventualmente anche accedendo tramite AVCPass ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.
3° Quesito: Siccome si partecipa in R.T.I. orizzontale la dichiarazione di impegno può contenere l’indicazione delle categorie relative alle lavorazioni che andranno ad eseguire le singole imprese costituenti l’R.T.I. medesimo?
Il D. Lgs. 163/2006, all'art. 37 comma 6, chiarisce che “i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.”
Inoltre, l'art. 92 del D.P.R. 207/2010 stabilisce che “per i [..] soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”. Prosegue il comma 2 del medesimo: “le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato”.
Pertanto la dichiarazione d'impegno sottoscritta da imprese costituenti una R.T.I. orizzontale dovrà contenere l’indicazione delle categorie e delle quote relative alle lavorazioni che le singole imprese andranno ad eseguire.
4° Quesito: in merito alla dichiarazione di Impegno di cui al punto precedente può essere redatta e dichiarata su un’ unico foglio dalle imprese e sottoscritta dalle stesse?
La sezione VIII.3) del Disciplinare richiede che “nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le documentazioni di cui ai punti 2), 3), 5), 6) devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.”. In particolare, il punto 2) fa riferimento a “dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E.”
L'Allegato 4 (Offerta Economica) contiene la dichiarazione di impegno a costituirsi in a.t.i. in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese.
5° Quesito: la domanda di partecipazione (Allegato 2) può essere presentata da tutte le imprese del R.T.I. o ognuna sottoscrive la propria domanda?
Alla Sezione VIII.2)1) del Disciplinare è chiarito che “nel caso di concorrente costituito in associazione temporanea costituenda o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o il predetto consorzio”; il concorrente è unico, seppure composto da più soggetti, quindi la domanda è del concorrente unico, ma sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono. Pertanto le imprese costituenti il R.T.I. dovranno sottoscrivere tutte la medesima domanda. Si chiarisce pertanto che, nel caso di partecipazione di un concorrente in forma collettiva (per esempio R.T.I., A.T.I., Consorzio...), tutti i soggetti che lo compongono devono comunque fornire e dichiarare i dati richiesti nelle pagine da 1 a 6, replicando quindi il contenuto del modello.
6° Quesito: nella domanda (Allegato 2) qualora il concorrente dichiara di essere Legale rappresentante non è tenuto a compilare la parte ( a rogito del notaio…. Rep. N. ecc……)?
E' corretto: non è tenuto a compilare tale parte.
7° Quesito: la sottoscritta chiede espressamente in quale figura rientra il Responsabile Tecnico che occorre compilare nell’allegato 3?
La dicitura contenuta nell'Allegato 3 avrebbe dovuto essere DIRETTORE TECNICO, mentre il documento riporta la dicitura Responsabile Tecnico per mero errore materiale. Quindi, la figura da indicare è quella del DIRETTORE TECNICO. La stazione appaltante pubblicherà il modello corretto. I concorrenti possono altresì correggere il modello che avessero già scaricato e compilato seguendo queste indicazioni. In ogni caso sono tenuti a compilarlo indicando i nominativi del o dei Direttore/i Tecnico/i.
8° Quesito: il punto 9) del disciplinare di gara chiede bando, disciplinare, schema di contratto, capitolato, tutti sottoscritti pertanto si chiede occorre allegare anche l’Allegato 1 (CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE ATTRIBUITA)?
L'Allegato 1 è parte integrante del Disciplinare, dunque quando gli atti di gara fanno riferimento al Disciplinare, tale riferimento è da intendersi altresì riferito di certo e sempre anche ai contenuti dell'Allegato 1, che lo compone e lo completa. Di conseguenza, i concorrenti devono sottoscrivere ed allegare anche l'Allegato 1.
9° Quesito: l'impresa capogruppo della costituente AT.I. è attestata alla categoria OG8 in IV" e OS21 in II''; la mandante per la categoria OG8 che classifica deve avere?
Ai fini della ammissione alla gara è richiesta la qualificazione in categoria prevalente OG 8 classifica IV bis (fino ad Euro 3.5000.000,00) e in categoria OS 21 classifica II.
Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma”. La somma con i requisiti della mandante potrà essere ammessa solo in caso di A.T.I. di tipo orizzontale, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 92 comma 2 D.P.R. 207/2010 (“i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori, la restante percentuale e' posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori”), quindi se la categoria prevalente è la OG8 ed è necessaria l'attestazione in classe IVbis, la mandataria che abbia per la OG8 l'attestazione per la sola classe IV potrà raggrupparsi con mandanti che abbiano per la OG8 almeno la classe III.
La somma dei requisiti, per conseguire il minimo necessario nella categoria prevalente, è viceversa vietata nel caso di A.T.I. di tipo verticale dal comma 3 del medesimo articolo (“i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente”); in quest'ultima ipotesi dovrà applicarsi l'art. 37 comma 6 D. Lgs. 163/2006, secondo cui “nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo” .
10° Quesito: La firma per conoscenza ed accettazione del bando e disciplinare di gara, schema di contratto e capitolato speciale d'appalto così come richiesta al punto n. 9 del disciplinare di gara, deve essere messa pagina per pagina oppure basta solo la prima pagina con la digitura per conoscenza ed accettazione?
Come previsto dal punto VIII.9) del Disciplinare, Bando e Disciplinare di gara, Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto devono essere sottoscritti per conoscenza e accettazione. E' necessario che ogni concorrente firmi tutte le pagine (è ammessa altresì, nelle pagine intermedie diverse dalla prima e dall'ultima, anche l'apposizione della sola sigla, che è una firma in forma concisa) e che all'ultima pagina sia aggiunta la dicitura “per conoscenza e accettazione”.
11° Quesito: Volendo associarsi in A.T.I. orizzontale per l'importo della categoria OG8 mancante (II" o III" class.) con altra impresa con attestazione SOA sprovvista della categoria OG8 ma avvalendosi dell'attestazione SOA di altro Soggetto è possibile riunirsi in A.T.I. orizzontale con: la ditta XXX capogruppo e mandante l'impresa avallata da altro soggetto?
La domanda posta non è del tutto chiara.
Si ipotizza che il quesito sia il seguente: è possibile costituire una A.T.I. della quale faccia parte una mandante che consegue il possesso dei requisiti necessari mediante avvalimento? Se il quesito è questo, la risposta è affermativa. Non vi sono previsioni che limitino l'avvalimento e lo pongano in alternativa al ricorso ad una A.T.I.. Infatti il paragrafo IV.3) del Disciplinare di gara dedicato all'Avvalimento stabilisce che “Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del d.l gs. 12 aprile 2006 n. 163, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto.”
12° Quesito: 1T.3 – SUB CRITERIO: ATTREZZATURE E MACCHINARI IMPIEGATI ELABORATI DA PRESENTARE: a) TABELLA, dell’allegato 1, in riferimento alla tabella da allegare si chiede debba essere sottoscritta solo dall’impresa oppure anche dal tecnico?
Poiché la Tabella indicata non presenta contenuti di particolare complessità e la sua redazione/compilazione non richiede competenze specifiche o titoli di studio e abilitazioni, pur dovendo essere obbligatoriamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, non necessita altresì della firma di un tecnico qualificato. Sarà comunque ammessa anche se sottoscritta altresì dal tecnico, purché rechi la sottoscrizione del legale rappresentante.
13° Quesito: Nella domanda di partecipazione (Allegato 2) premettendo che si partecipa in R.T.I. Orizzontale, a pag. 7 occorre indicare l’impresa Mandataria, Mandante e per ogni riquadro occorre indicare: prestazioni che svolgerà l’impresa, pertanto si chiede occorre indicare la categoria che l’impresa andrà ad eseguire?
Si faccia riferimento alla risposta al Quesito n. 3.
14° Quesito: si chiede cosa occorre indicare come Codice Catasto dello Stato in cui ha la sede legale l’impresa?
L'ISTAT attribuisce ad ogni Stato Estero un codice di tre cifre, denominato “codice catasto” dello Stato. Tale codice sarà utilizzato per accedere al sistema AVCPass nel corso delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente. Nel caso in cui il concorrente abbia sede in Italia, non occorrerà indicare alcun codice catasto, in quanto all'Italia non è stato attribuito, non trattandosi evidentemente di Stato Estero.
15° Quesito: per presa visione e sopralluogo:
- può essere effettuato da un dipendente tecnico di una qualsiasi delle società formanti la costituenda ATI?
- la persona che effettua il sopralluogo può essere un dipendente munito di copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della società della procura notarile che lo abilita ad effettuare sopralluoghi e/o prese visioni?
Il Paragrafo II.5 del Disciplinare stabilisce che: “La presa visione della documentazione tecnica relativa all’appalto e il sopralluogo sulle aree d’intervento, sono obbligatori. Data l'inaccessibilità dei luoghi, il sopralluogo potrà essere effettuato soltanto accompagnati dal personale del Consorzio, previo appuntamento, con le modalità indicate nel presente Disciplinare, e sarà documentato dal verbale redatto contestualmente presso il Consorzio … La Stazione Appaltante, a cura del R.U.P. o di persona da lui delegata, dovrà redigere i predetti verbali di presa visione/copia della documentazione e di avvenuto sopralluogo e ne potrà consegnare copia, semplice o conforme, agli operatori economici che ne faranno richiesta, ai fini della partecipazione alla gara. … Il verbale di presa visione/copia della documentazione tecnica e quello di avvenuto sopralluogo saranno consegnati soltanto agli Operatori Economici che abbiano effettuato le predette operazioni (di presa visione e sopralluogo) per il tramite esclusivamente dei soggetti di seguito specificati (e muniti di apposito documento di riconoscimento):
- legale rappresentante, direttore tecnico, ovvero tutti coloro che, come per legge, siano in possesso di poteri di amministrazione e di rappresentanza, la cui qualifica dovrà essere comprovata con dichiarazione sostitutiva contenente i dati risultanti dal certificato C.C.I.A.A. o dall'attestazione SOA, o documento equipollente;
- soggetti provvisti di apposita delega notarile o procura notarile, specifica per la presente gara, da presentarsi in originale;
- procura generale con atto notarile da presentarsi in copia conforme all’originale ed allegata altresì la dichiarazione sostitutiva recante i dati di cui al certificato C.C.I.A.A. o all'attestazione SOA (da presentarsi in copia);
- soggetto i cui poteri di amministrazione e rappresentanza (propri o delegati), per l'operatore economico, risultino adeguatamente attestati e documentati conformemente alle disposizioni legislative vigenti, anche se in forma diversa dalle predette.
Non verranno accettate semplici copie delle procure, né le copie conformi con attestazioni di conformità rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa.
Ciascun soggetto, persona fisica, potrà effettuare le predette operazioni (di sopralluogo e presa visione/copia della documentazione tecnica) e ritirare i predetti verbali in copia conforme nell'interesse e per conto di un solo concorrente”.
Pertanto, ai fini della redazione e del rilascio del verbale di sopralluogo, la stazione appaltante dovrà disporre della documentazione indicata, attestante le qualifiche di cui sopra, in capo al soggetto che lo ha eseguito.
Ciò significa che è a rischio dell'operatore economico la scelta del dipendente da incaricare per il sopralluogo, fermo restando che, per quanto questi possa eventualmente eseguirlo, la redazione ed il rilascio del relativo verbale ai fini dell'ammissione in gara saranno subordinati alla sussistenza dei presupposti di cui sopra.
16° Quesito: disciplinare di gara punto VI.1 garanzia a corredo dell'offerta Per quale motivo è indicata la cifra di euro 77.884,11 mentre il 2% dell'importo dell'appalto corrisponde ad euro 80.631,98?
La garanzia a corredo dell’offerta deve corrispondere al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, non comprensivi degli oneri della sicurezza, per cui il 2% di € 3.894.205,39 risulta corrispondere a € 77.884,11.
17° Quesito: disciplinare di gara punto IV.5) sanzione per responsabilità dichiarazioni rese
Viene stabilita la pena pecuniaria di € 15.000,00 il cui versamento è garantito dalla polizza provvisoria, ma non è specificato se la somma garantita dalla polizza provvisoria debba o meno essere aumentata dei sopra richiamati 15.000,00 euro oppure debba essere predisposto assegno circolare; nel caso in cui venga richiesto assegno circolare e partecipando in A.T.I. ognuno dei componenti può presentare assegno circolare in proporzione alla quota di partecipazione all'A.T.I.?
La garanzia provvisoria è riferita al concorrente, che è unico, per quanto composto da più soggetti, anche nel caso per esempio di A.T.I..
La stessa garanzia può essere costituita in tutte le forme consentite dall'art. 75 del d.lgs. 163/2006. L'importo deve essere pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta esclusi gli oneri per la sicurezza. Il Disciplinare non prevede la costituzione di garanzie in misura superiore. Posto che deve poter essere utilizzata a garanzia appunto del pagamento della sanzione pecuniaria per l'eventuale documentazione non regolare prodotta dal concorrente (ex art. 38 d.lgs. 163/2006) e considerato che deve poi garantire altresì l'eventuale mancata presentazione per la sottoscrizione del contratto, laddove fosse eventualmente escussa per il primo scopo indicato, qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 38 comma 2bis del D. Lgs. 163/2006, dovrà essere immediatamente reintegrata, per essere semmai utilizzata al secondo scopo indicato, pena la non ammissibilità del concorrente alla fase successiva della gara. Tenga presente il concorrente che una polizza assicurativa non può garantire il pagamento di una sanzione amministrativa, a ciò ostando il Codice delle assicurazioni private. È quindi onere del concorrente, ai fini dell'ammissione alla gara, costituire la garanzia in una forma idonea agli scopi indicati.
Ciò premesso, mentre non si ravvisano presupposti per frazionare la garanzia provvisoria in ragione dei diversi soggetti che compongono il concorrente in forma plurisoggettiva (per esempio in A.T.I.), al contrario, valuti il concorrente se eventualmente frazionarla o costituirla in forma diversa da quella assicurativa, per garantire la copertura di tutte le fattispecie indicate dal Disciplinare e dalle norme di legge.
18° Quesito: la sottoscritta impresa ricorre al Subappalto per la OS21, ed indica il nominativo dell’impresa Subappaltatrice e tutti i dati richiesti nell’Allegato 3; nel disciplinare di gara al punto IV.4) SUBAPPALTO nell’ultima parte del paragrafo si legge che qualora il concorrente indica l’impresa subappaltatrice, allora tutte le dichiarazioni e documenti prodotti dal concorrente debbano essere prodotti altresì dall’impresa subappaltatrice, pertanto si chiede quali documenti, allegati deve produrre quest’ultima?
Il quesito sembra ripercorrere contenuti già oggetto della risposta al Quesito n. 1 (già pubblicata ed alla quale si rinvia) e che peraltro appaiono espressi altresì chiaramente nel Disciplinare di gara, al quale si rinvia integralmente (proprio nel Paragrafo IV.4)). Per fornire ulteriore ausilio, si conferma che, se il concorrente dichiara di voler ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni di categoria OS21 e non dispone dei requisiti minimi necessari relativi a tale categoria, volendo quindi conseguire il minimo di requisiti necessario per l'ammissione tramite l'impresa subappaltatrice: le stesse dichiarazioni e gli stessi documenti debbono essere prodotti da entrambi, concorrente e impresa subappaltatrice, come prescritto dal già richiamato paragrafo IV.4) del Disciplinare di gara. Trattasi delle dichiarazioni e dei documenti richiesti ai concorrenti ai fini della partecipazione.
19° Quesito: l’impresa subappaltatrice rientra a far parte della sottoscrizione dei documenti che debbano essere firmate dal R.T.I.?
L'ipotesi di partecipazione mediante subappalto è fattispecie diversa dalla ipotesi di partecipazione in forma di R.T.I.. Valgono pertanto per ciascuna le prescrizioni specifiche di riferimento. Per il caso di subappalto si vedano le prescrizioni del Paragrafo IV.4) del Disciplinare e degli artt. 118 del D. Lgs. 163/2006 e 92 del D.P.R. 207/2010. Per il caso di R.T.I. si vedano le prescrizioni del Paragrafo IV.2) del Disciplinare, degli artt. 34 comma 1 lettera d) e 37 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010.
20° Quesito: VIII.7) Documentazione da inserire nel sistema AVCPASS, in riferimento alla documentazione da inserire si chiede L’attestazione SOA, ISO, bisogna caricarli nella gestione Libreria personale oppure già in fase di partecipazione occorre associarli al PASSOE?
Non si comprende esattamente il contenuto del quesito. Si precisa comunque quanto segue. Il concorrente deve richiedere e generare il PASSOE, utilizzando la piattaforma c.d. AVCpass. Il concorrente deve produrre in gara, nella Busta A, le prescritte dichiarazioni e i documenti che non sono certificati né atti notori: nel caso di certificati ed atti notori deve dichiararne il contenuto con autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. I certificati e gli atti notori saranno acquisiti d'ufficio. Gli altri documenti saranno prodotti in seguito dal concorrente, in occasione dei controlli in corso di gara. Sia l'acquisizione d'ufficio che la produzione da parte del concorrente avverranno sulla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, cui si accede tramite la piattaforma c.d. AVCpass. Le attestazioni SOA saranno quindi acquisite d'ufficio tramite AVCPass dalla stazione appaltante. Il concorrente deve dichiararne i contenuti. Si veda altresì la risposta al quesito n. 2. Quanto poi alla funzione c.d. Libreria virtuale, si precisa infine che trattasi di uno spazio virtuale (limitato) che la piattaforma AVCpass riserva a ciascun operatore economico registrato. I contenuti di tale spazio di archiviazione sono invisibili agli altri utenti: i documenti (firmati digitalmente) caricati e conservati sulla Libreria virtuale sono quindi inaccessibili anche alla stazione appaltante. Quando la stazione appaltante richiederà un dato documento al concorrente, sul cruscotto di gestione del PASSOE di quest'ultimo - sul sistema AVCpass - sarà visibile un "alert" che informa il concorrente di tale richiesta pendente. Il concorrente dovrà pertanto selezionare il link "Visualizza Richieste" presente sul cruscotto di gestione del PASSOE. Selezionato tale link, il concorrente potrà visualizzare il dettaglio della richiesta della Stazione Appaltante, associare il documento al requisito da comprovare ed inviare tale documento, immediatamente o in un momento successivo, alla Stazione Appaltante.
21° Quesito: Nel caso di partecipazione di un consorzio di cooperative, è legittimo che il sopralluogo sia eseguito dalla consorziata che sarà individuata come esecutrice?
Come stabilito dal Par. II.5) del disciplinare di gara,
“Ciascun soggetto, persona fisica, potrà effettuare le predette operazioni (di sopralluogo e presa visione/copia della documentazione tecnica) e ritirare i predetti verbali in copia conforme nell'interesse e per conto di un solo concorrente. Per i R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. è necessario un solo verbale di presa visione/copia del progetto che dovrà essere ritirata obbligatoriamente dai soggetti sopra specificati rappresentanti di una delle imprese facenti parte del soggetto collettivo concorrente.”
È quindi legittimo che la consorziata, che sarà indicata come esecutrice effettui il sopralluogo.
Secondo la stessa logica, tale legittimazione, è peraltro espressamente indicata anche relativamente al ritiro del verbale di presa visione della documentazione tecnica, posto che il citato paragrafo prosegue così: “Per i R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. è necessario un solo verbale di presa visione/copia del progetto che dovrà essere ritirata obbligatoriamente dai soggetti sopra specificati rappresentanti di una delle imprese facenti parte del soggetto collettivo concorrente.
Per i consorzi, il verbale di presa visione/copia della documentazione tecnica potrà essere ritirata dai soggetti di cui sopra rappresentati dal consorzio o dall’impresa che sarà indicata quale esecutrice”
22° Quesito: Nel caso di costituzione di ATI deve venire la capogruppo? Se sì, va bene anche una delega della capogruppo? In che forma? E se la capogruppo della costituenda ATI è un Consorzio?
Il sopralluogo dovrà essere svolto una sola volta per ciascun Concorrente. È sufficiente che l'A.T.I./R.T.I. (costituita o costituenda tra più Operatori Economici) esibisca un solo verbale di sopralluogo.
La persona fisica che eseguirà il sopralluogo potrà essere indifferentemente rappresentante della capogruppo o di un altro membro dell'A.T.I. / R.T.I.. Non è ammesso che la stessa persona fisica effettui il sopralluogo per conto di più concorrenti.
Come descritto al punto II.5) del Disciplinare di gara, gli Operatori Economici potranno effettuare le operazioni di presa visione e sopralluogo per il tramite esclusivamente dei soggetti di seguito specificati (e muniti di apposito documento di riconoscimento):
- legale rappresentante, direttore tecnico, ovvero tutti coloro che, come per legge, siano in possesso di poteri di amministrazione e di rappresentanza, la cui qualifica dovrà essere comprovata con dichiarazione sostitutiva contenente i dati risultanti dal certificato C.C.I.A.A. o dall'attestazione SOA, o documento equipollente;
- soggetti provvisti di apposita delega notarile o procura notarile, specifica per la presente gara, da presentarsi in originale;
- procura generale con atto notarile da presentarsi in copia conforme all’originale ed allegata altresì la dichiarazione sostitutiva recante i dati di cui al certificato C.C.I.A.A. o all'attestazione SOA (da presentarsi in copia);
- soggetto i cui poteri di amministrazione e rappresentanza (propri o delegati), per l'operatore economico, risultino adeguatamente attestati e documentati conformemente alle disposizioni legislative vigenti, anche se in forma diversa dalle predette.
Nell'ipotesi in cui la capogruppo della costituenda A.T.I. /R.T.I. sia un Consorzio, il sopralluogo potrà essere effettuato dai soggetti di cui sopra rappresentanti del consorzio o dell’impresa che sarà indicata quale esecutrice
23° Quesito: Con riferimento al Disciplinare di gara - punto VIII.4) Offerta tecnica, si chiede di sapere se copertina e indice di ciascuna relazione tecnica presentata per rispondere ai punti n.1T.1 - n.1T.2 - n.1T.3 ecc. concorrano a comporre il numero massimo di facciate/pagine A4 consentite, oppure se possano essere considerate escluse dal conteggio.
Non è richiesta copertina e indice basta indicare il titolo relativo al corrispondente sub criterio per il quale viene redatta la relazione in prima pagina, in un rigo, pertanto quanto in eccesso non verrà preso considerazione come indicato nel punto VIII.4 Offerta tecnica del Disciplinare di gara. Non è comunque vietato introdurre gli elaborati con copertina e indice, quindi, nel caso in cui fossero predisposti: non saranno conteggiati nelle pagine totali, ma il loro contenuto sarà utilizzato soltanto per riconoscere gli elaborati successivi e in nessun caso sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
24° Quesito: Con riferimento all'Allegato 1 - punto n.1T.2 – pag. 10, si chiede di sapere con maggiore dettaglio su cosa vertano i contenuti della relazione di gara. Se non si deve presentare un cronoprogramma dei lavori senza riferimento a dati temporali (giorni e ore), possiamo almeno indicare delle percentuali?
Si chiede inoltre di sapere sulla planimetria A0 dell'area di cantiere cosa debba essere rappresentato, dato che i contenuti presenti nella relazione sembrerebbero relativi alla pianificazione e programmazione dei lavori e quindi non relativi a qualcosa di progettuale a livello logistico e spaziale.
I contenuti della relazione devono essere elaborati ed indicati dal concorrente sulla base della traccia di cui all’allegato 1 – punto 1T.2 pag. 10. I contenuti della Relazione richiesta dovranno essere esattamente quelli indicati nell'Allegato 1, laddove prescrive: “dovrà evidenziare i legami funzionali tra le diverse lavorazioni e le fasi lavorative, così da illustrare la propria metodologia e dimostrare la propria capacità di ottimizzare i tempi di esecuzione … Dovranno inoltre essere specificate la successione/sovrapposizione delle singole fasi di lavoro ed illustrate le attrezzature, i mezzi ed il personale impiegati così da giustificare (senza che qui nell'offerta tecnica compaiano riferimenti espressi ai dati temporali quantitativi, quali per esempio giorni e ore) le tempistiche riportate nella Scheda d’offerta “Ribasso percentuale e Riduzione dei tempi di esecuzione” (dove invece saranno espressamente indicati i giorni e la riduzione dei tempi offerti)”.
Dunque, i dati quantitativi (giorni, ore, quindi conseguentemente percentuali, eventualmente riferibili a tempi di esecuzione e loro riduzione) saranno quelli contenuti nell'offerta economica, relativamente alla quale la Relazione fornirà unicamente un supporto metodologico, privo di ogni contenuto quantitativo. L'inserimento di dati e informazioni di carattere economico, quindi quantitativo, nell'offerta tecnica costituisce rivelazione anticipata dei contenuti dell'offerta economica e ne impone l'esclusione. Il concorrente è tenuto a prestare particolare attenzione a questo profilo.
Con il quesito viene chiesto specificamente se si possano indicare delle percentuali. Nell'accezione di cui sopra (quindi se si tratta di dati idonei a rivelare, anche indirettamente, i tempi di esecuzione e di conseguenza la riduzione in numero di giorni dei tempi di esecuzione offerti dal concorrente) la risposta è negativa: no, non possono essere indicate tali percentuali, pena l'esclusione. Si badi: non è vietato inserire numeri o percentuali tout court, ma soltanto quelli idonei a rivelare il contenuto dell'offerta economica. Per esempio, del tutto diverso è il caso in cui il concorrente ritenga di illustrare la propria metodologia operativa paragonando tra loro, anche eventualmente in termini percentuali, il diverso peso che sarà assunto dalle varie attività in corso di esecuzione. In quest'ultimo caso, per esempio, nel suo “evidenziare i legami funzionali tra le diverse lavorazioni e le fasi lavorative, così da illustrare la propria metodologia e dimostrare la propria capacità di ottimizzare” e al fine di spiegare “la successione/sovrapposizione delle singole fasi di lavoro”, ove intenda dare conto del peso relativo che assumeranno in corso di esecuzione talune lavorazioni, confrontandole altresì tra loro, potrà farlo eventualmente anche con un numeri e confronto in termini percentuali, senza che ciò rappresenti violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.
Il concorrente, allegando altresì l'elaborato grafico richiesto, può mediante questo rappresentare meglio le soluzioni metodologiche proposte. Come specificato nell'Allegato 1, nella Planimetria richiesta “saranno rappresentati graficamente i ... contenuti della relazione”, quindi la Planimetria conterrà la rappresentazione grafica dell'articolazione dell'organizzazione, descritta nella Relazione, di: fasi lavorative, attrezzature, mezzi, personale.
25° Quesito: Con riferimento all' Allegato 1 - punto n.1T.3 – pag. 13, si chiede di sapere con maggiore dettaglio come debba essere compilata la tabella esemplificativa riportata, ovvero se debbano essere inseriti nella stessa solo i mezzi di trasporto utilizzati all'interno del cantiere (autocarri, furgoni, auto, ecc.) oppure se debbano essere indicati anche i macchinari e le attrezzature specifici per eseguire le lavorazioni, i quali però non sono caratterizzati da categorie EURO.
La tabella deve riportare il tipo dei mezzi impiegati per l’esecuzione delle opere (pala meccanica, escavatori, mezzi pesanti, ecc.) pertanto restano esclusi i mezzi di trasporto del personale e/o logistica cantiere. L’indicazione “Euro” dovrà , laddove non indicata nei documenti a corredo del mezzo, essere desunta dalla Ditta concorrente tramite riferimento alla normativa a cui il mezzo è conforme.
26° Quesito: Con riferimento alla Gora delle Ferriere, la tavola TAV_B12b_Sez_gora_stato_di_progetto contiene l'indicazionedelle sezioni "2500.26", "2500.28" e "2503.11". Dove sono collocate in planimetria?
Con la sezione 2500.28 è rappresentata la sezione trasversale in cui verranno realizzati, sulla Gora delle Ferriere, il Culvert, ovvero la traversa in c.l.s. con bocca tarata, e lo sfioratore in gabbioni,che scolmerà le portate in eccesso in arrivo al Culvert.
Tale sezione in planimetria si trova immediatamente a valle (7 m.l.) della sezione 2500.3 ed è indicata in planimetria “TAV_B10b_Planimetria_GORA_stato_di_progetto” con la dicitura “SOGLIA SFIORANTE”.
La sezione 2500.26 , invece, si trova immediatamente a valle (5 m.l.) della sezione 2500.28 ed è indicativa delle quote di progetto da realizzare/mantenere per il vecchio alveo ed argini della Gora delle Ferriere.
Ulteriormente, le precedenti sezioni sono ben identificate, sia per quanto riguarda la loro ubicazione sia per quanto riguarda i loro particolari costruttivi, nelle TAV_B13a_Planimetria_soglia_sfiorante_culvert_canale_scolmatore e “TAV_B13b_Particolari_costruttivi_soglia_sfiorante_culvert_canale_scolmatore”.
La sezione 2503.11, invece, è la sezione a monte del ponte sulla strada in loc. Vado all’Arancio. Si tratta di un mero errore di trascrizione nelle tavole TAV_B10a_Planimetria_GORA_stato_attuale e TAV_B10b_Planimetria_GORA_stato_di_progetto in cui è indicata con la nomenclatura 2500.11.
Si precisa, comunque, che la distanza in metri lineari tra le sezioni e la loro ubicazione (da valle verso monte) è indicata sul Profilo Longitudinale della Gora delle Ferriere nella “TAV_B11_Profilo_attuale_e_di_progetto”.
27° Quesito: Con riferimento alla Gora delle Ferriere, la tavola TAV_B10b_Planimetria_GORA_stato_di_progetto contiene l'indicazione della sezione "2500.11". Dove viene rappresentata tale sezione?
Si veda la risposta al 26° Quesito.
28° Quesito: La prima sezione di monte sulla Gora delle Ferriere è denominata GF 11 sul Piano Particellare d'esproprio (Tav.B6c) e prevede un consistente allargamento della sezione. Come è possibile realizzare il raccordo con la sezione indisturbata di monte non disponendo di aree in quel tratto?
Il tratto di Gora delle Ferriere compreso tra la sezione 2503.11 (identificata anche con la dicitura GF11 nella “TAV_B6c_Espropri_Gora”relativa al Piano Particellare d’Esproprio) e la sezione 2502.10c (in corrispondenza del Ponte in loc. Vado All’arancio) sarà soggetto ai lavori indicati nella “TAV_B12c_Sez_gora_stato_sovrapposto”. Limitatamente al raccordo con la sezione indisturbata di monte, questo sarà effettuato nel tratto oggetto dei lavori e trattato come aspetto di dettaglio dalla Direzione Lavori con la Ditta esecutrice anche in rapporto alla modestia dell’intervento. Le planimetrie catastali riportate nella tavole degli espropri non hanno alcun valore ai fini contabili dei lavori ed indicano esclusivamente sia le aree da espropriare, sia quelle da occupare temporaneamente per la movimentazione dei terreni. Per doverosa precisazione, si evidenzia altresì che tali “cartografie catastali” non sono mai sovrapponibili perfettamente alle “cartografie tecniche regionali” in quanto sono realizzate con sistemi di coordinate di riferimento diverse (Rappresentazione Cassini-Soldner Vs. Sistema nazionale Gauss-Boaga).
29° Quesito: Allegato 3 - Nella seconda pagina in alto è scritto che in caso di società dovranno compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, la presente dichiarazione (una per ciascun soggetto), quindi, .. .. ........ per gli altri tipi di società: amministratori muniti di rappresentanza, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttore tecnico.
Nel disciplinare di gara, SEZIONE VIII - Contenuto dei plichi, punto VIII.3 dice, Le dichiarazioni di cui al punto 2a) del precedente VII1.2 (limitatamente alla lettera b) e c) dell'art. 38, comma .1, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) devono essere rese da tutti i soggetti indicati al punto 2b) che sono quelli che devono compilare e sottoscrivere l'allegato 3.
Domanda: ogni singolo soggetto indicato, deve quindi compilare e sottoscrivere tutto l'allegato 3 da pagina 1 a pagina 12? E poi la dichiarazione di cui alla lettera b) e c) dell'articolo 38?
Le dichiarazioni di cui al punto 2a) della sezione VIII del Disciplinare (cioè quelle di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) a m quater) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti indicati al punto 2b) della sezione VIII del Disciplinare.
L’allegato 3 cioè l’Attestazione circa di possesso dei requisiti di partecipazione e l’insussistenza di cause di esclusione in capo al concorrente, deve essere compilato e sottoscritto dai soggetti elencati nella tabella a pag. 2.
30° Quesito: La presente Impresa, dovendo partecipare alla presente gara come Impresa Capogruppo Mandataria del Costituendo R.T.I. di tipo MISTO associandosi pertanto con altra Impresa per raggiungere il requisito della cat. prevalente OG8 (ORIZZONTALE) e associando altra impresa per l'affidamento totale della cat. scorporabile OS21 (VERTICALE)
CHIEDE
- come devono essere indicate le percentuali di esecuzione nell'Impegno di R.T.I.? Il 100% deve essere raggiunto dalle 2 imprese cat.OG8 e indicato il totale per la cat. scorporabile?
- Ai fini della presentazione della cauzione a corredo dell'offerta a chi deve essere intestata la Cauzione trattandosi di R.T.I. MISTO? e quindi chi deve firmarla? Essendo tutte le imprese in possesso di certificazione ISO 9001:2008, si può beneficiare della riduzione al 50% dell'importo della stessa?
Sulla prima questione, si veda la risposta al quesito n. 9.
Sulla seconda questione, in base al Disciplinare di gara “al raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE di tipo orizzontale verrà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia nel caso in cui tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità;
- nel caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituito la fidejussione dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo in nome e per conto delle mandanti;
- nel caso di R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti/GEIE da costituire la fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo”.
31° Quesito: La presente Impresa, dovendo partecipare alla presente gara come Impresa Capogruppo Mandataria del Costituendo R.T.I. di tipo MISTO
CHIEDE
di specificare meglio e dettagliare la risposta al quesito nr.5.
Visto che l'istanza è contenuta all'interno dell'allegato 2 che contiene altresì dichiarazioni personali di stati e fatti di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento e quindi che non può e non deve essere firmata da altri soggetti, specificate come deve avvenire la formulazione dell'istanza congiunta. Deve essere compilato un allegato 2 solo dalla pag. 6 a 12 come istanza congiunta firmata da tutte le imprese più di nuovo l'allegato 2 in forma completa per ciascuna impresa partecipante al R.T.I.?
La questione si può porre limitatamente agli operatori economici che intendano partecipare in forma plurisoggettiva, mediante raggruppamenti o associazioni temporanei non costituiti, ma costituendi (da costituire in caso di aggiudicazione). In base alla Sezione VIII.2)1) del Disciplinare, relativamente a tali forme di partecipazione “le imprese costituenti il R.T.I. dovranno sottoscrivere tutte la medesima domanda” e ciascuna di esse, replicando eventualmente su pagine consecutive il contenuto del modello Allegato, dovrà fornire e dichiarare i dati richiesti nelle pagine da 1 a 6.
32° Quesito: La presente Impresa, dovendo partecipare alla presente gara come Impresa Capogruppo Mandataria del Costituendo R.T.I. di tipo MISTO
CHIEDE
di specificare se i documenti previsti al punto VIII.2 - PUNTO 9 - del Disciplinare di gara (bando, disciplinare ecc.ecc.) possono essere prodotti in unico esemplare sottoscritto da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento, visto anche che al punto VIII.3 - 2 CAPOVERSO - si indicano altri documenti che devono essere prodotti singolarmente da ciascuna impresa associata.
Si veda la risposta al quesito n. 10.
33° Quesito: L’Impresa, chiede chiarimenti in merito al punto VIII.7 del Disciplinare della gara in oggetto ed in particolare si chiede di specificare QUANDO e SE i documenti previsti dal suddetto punto debbano essere o meno caricati sul sistema AVCPASS.
Si segnala altresì che la scrivente ha già provveduto a caricare nella "libreria virtuale" del sistema AVCPASS i documenti richiesti ma in sede di creazione PASSOE non è stato possibile richiamarli perché la gara in oggetto non prevede la verifica.
Si vedano le risposte ai quesiti n. 2 e n. 20.
34° Quesito: E’ possibile costituire un ATI nella quale la mandataria possieda singolarmente il 100% dei requisiti necessari, con riferimento alle qualificazioni SOA oggetto di appalto, mentre la mandante sia completamente sprovvista di dette qualificazioni o abbia qualificazioni SOA di Categorie diverse?
Si veda la risposta al quesito n. 9.
In relazione alla fattispecie descritta trova applicazione l'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 in base al quale “Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”
35° Quesito: In merito al criterio "OFFERTA ECONOMICA 2E - TEMPO - TABELLA 2 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORl": chiediamo di sapere se, al fine di giustificare la riduzione dei tempi di esecuzione offerta, sia necessario allegare un cronoprogramma o una relazione giustificativa.
No, il contenuto della Busta C è disciplinato nella sezione VIII del Disciplinare al punto VIII.5) che recita “A pena di esclusione la “Busta C – Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica redatta sull’apposito modello consegnato alla Stazione Appaltante denominato Scheda d’offerta – “Ribasso percentuale e riduzione dei tempi di esecuzione”, ovvero comunque recante i medesimi contenuti, tutti e soltanto quelli ivi indicati”.
L'offerta economica contenuta nella Busta C, dovrà essere predisposta in conformità alle previsioni di cui all'”Allegato 1 Criteri di valutazione e relativa ponderazione attribuita” che prescrive:
“L’offerta economica, relativa alla riduzione dei tempi di esecuzione, dovrà anch'essa essere redatta, unitamente all'offerta economica relativa al ribasso percentuale sull'importo dei lavori, secondo il medesimo su menzionato modello denominato SCHEDA D’OFFERTA “RIBASSO PERCENTUALE E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE” consegnato dalla Stazione Appaltante a ciascun concorrente al momento della presa visione del progetto e del sopralluogo. Il concorrente dovrà compilare la Tabella 2 presente nella Scheda d’offerta “Ribasso percentuale e Riduzione dei tempi di esecuzione” indicando rispettivamente:
- nella seconda colonna i giorni offerti per l’esecuzione dei lavori (in misura inferiore rispetto a quelli stimati a base di gara) indicati in cifre
- nella terza colonna i giorni offerti per l’esecuzione dei lavori (in misura inferiore rispetto a quelli stimati a base di gara) indicati in lettere
- nella quarta colonna i giorni di riduzione offerti rispetto ai tempi di esecuzione stimati indicati in cifre
- nella quinta colonna i giorni di riduzione offerti rispetto ai tempi di esecuzione stimati indicati in lettere”
Quindi, la riduzione dei tempi di esecuzione che forma oggetto dell'offerta economica sarà formulata come sopra e contenuta nella Busta C Offerta economica.
Viceversa, nella Busta B saranno contenuti i documenti descrittivi, tra i quali le varie relazioni prescritte, in base ai quali i contenuti dell'offerta economica complessivamente intesa risulteranno giustificati.
Il cronoprogramma è quello fornito dalla stazione appaltante di cui al punto II.3 del Disciplinare e allegato al PSC.
Il programma esecutivo dettagliato dei lavori sarà consegnato dall'aggiudicatario secondo quanto previsto al punto IX.2. del Disciplinare e agli artt. 6, 16 dello Schema di contratto.
36° Quesito: In merito al criterio " 1T.3 - SUB CRlTERlO: ATTREZZATURE E MACCHINARl IMPIEGATI": chiediamo di sapere se, al fine di ottenere il punteggio previsto per tale criterio, i mezzi e le attrezzature impiegate per l'esecuzione delle opere devono essere di proprietà del soggetto concorrente.
I mezzi e le attrezzature devono essere nella disponibilità del concorrente, in ragione di un suo diritto di proprietà o altro diritto di godimento o rapporto con soggetti terzi eventualmente proprietari, purché tale disponibilità sia debitamente dichiarata descritta e comprovata; l'assetto organizzativo dichiarato sarà valutato insieme con le altre componenti dell'offerta ai fini della verifica di congruità della stessa.
37° Quesito: Qualora una impresa singola intenda cooptare una impresa ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, quali documenti in fase di gara deve produrre l'impresa cooptata e quali deve sottoscrivere?
Si chiede conferma che, come affermato dalla sentenza CdS n.4278/2013, una impresa cooptata, poiché non acquisisce lo status di concorrente, debba limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità generale ex art.38 D.lgs. 163/2006 e delle qualificazioni SOA possedute.
Si chiede altresì conferma che una impresa cooptata non debba sottoscrivere l'offerta tecnica né l'offerta economica, né debba essere citata e sottoscrivere la cauzione provvisoria.
La sentenza del Consiglio di Stato richiamata fa riferimento all’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999, non più vigente.
Trova invece applicazione, anche se non espressamente richiamato, l'art. 92 comma 5 dell'attualmente vigente DPR 207/2010.
L'impresa cooptata dovrà quindi necessariamente rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e comunque di tutti i requisiti generali (c.d. di moralità) di cui all'Allegato Modello fornito dalla stazione appaltante. Dovrà altresì dichiarare per quali lavorazioni è cooptata e in che misura andrà ad eseguirle; fermo il divieto di sua esecuzione di una percentuale superiore al 20% (cfr. risposta al quesito n. 34). Anche il concorrente dovrà rendere queste ultime dichiarazioni relativamente alle cooptate.
38° Quesito: Essendo l'impresa in possesso di regolare attestazione SOA per la categoria OG8 CLASS. III ed OS21 CLASS II, il bando e il disciplinare prevedono lo strumento dell'avvalimento per la partecipazione. La scrivente impresa può partecipare utilizzando i propri requisiti e coprire con un avvalimento frazionato la restante quota della categoria OG8? quindi avvalersi di una OG8 CLASS. IV?
L'avvalimento è ammesso nei limiti di legge. Attestando quanto prescritto e salvo esito positivo delle relative verifiche, il concorrente potrà conseguire la qualificazione anche mediante avvalimento, in conformità a quanto prescritto al punto IV.3 del Disciplinare, in base al quale “Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto”, nelle forme consentite dalla vigente normativa. Si veda anche la risposta al quesito n. 11.
39° Quesito: È possibile avere i files dell'ìntero progetto in formato DWG e non pdf?
La documentazione è in un formato comune, leggibile e utile allo scopo. La stazione appaltante non ravvisa ragioni tecniche né di interesse pubblico o privato tali che la inducano ad utilizzare altri formati, pregiudizievoli invece sotto altri profili.
40° Quesito: L’Impresa intende partecipare in ATI con altra Impresa, pertanto nel compilare l'Allegato 2, pag. 9, cosa deve intendere per "prestazioni che svolgerà l'Impresa"? È corretto che la capogruppo scriva "opere rientranti nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile nelle quote sopradescritte" e la mandante scriva "opere rientranti nella categoria prevalente nelle quote sopra descritte"?
Si faccia riferimento alle risposte al quesito n. 3 e n. 13.
41° Quesito: Nell'allegato 3 si specifica a pagina 2 che tale allegato deve essere presentato da ognuno dei soggetti muniti di rappresentanza, ma nei punti 3c e m, il dichiarante dichiara "nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui ai numeri ... ,": se quindi il dichiarante produce una dichiarazione per tutti i soggetti muniti di rappresentanza, è sufficiente un'unica dichiarazione?
La dichiarazione relativa al punto 3 dell’Allegato 3 è idonea solo ad attestare che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale), e specifica 3 ipotesi, precisamente le seguenti:
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 D.Lgs. n.159/2011);
- che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui al numero 1 e 2.
L’allegato 3 deve essere compilato e sottoscritto da tutti i soggetti individuati, in relazione al tipo di società, nella tabella di cui a pag. 2 dell’allegato 3.
Si ricorda inoltre che in base a quanto disposta dal Disciplinare di gara le dichiarazioni di cui alla Sezione VIII, punto VIII.2 n. 2a) formulate in base allo schema Allegato 3 devono essere rese da tutti i soggetti indicati al punto 2b).
42° Quesito: In riferimento alla risposta al quesito n°17 si chiede di chiarire se sia possibile coprire le sanzioni amministrative di cui al IV.5 del disciplinare anche con polizza assicurativa idonea agli scopi indicati.
Come previsto nel Disciplinare (art. IV.5.) e come già chiarito con la risposta al quesito n. 17, il concorrente, nel caso di mancanza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del d. lgs. 163/2006 dallo stesso prodotte ai fini dell'ammissione in gara, sarà tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 15.000,00. Tale versamento sarà garantito dalla garanzia provvisoria. La stessa garanzia può essere costituita in tutte le forme consentite dall'art. 75 del d.lgs. 163/2006. L'art. 75, ai commi 2 e 3, così recita:
“La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”
Il concorrente dunque, libero di avvalersi di ogni qualsivoglia modalità di garanzia della propria obbligazione, compatibilmente con le previsioni di legge, ben potrà costituire la predetta garanzia provvisoria tramite tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento e, in particolare, tutti quelli di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/2006. Peraltro, considerato che secondo l’articolo 12 comma 1 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, “sono vietate … le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative … In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2”, è onere del concorrente adoperarsi affinché, quale che sia la modalità da esso prescelta, per costituire la propria garanzia provvisoria, ne risulti certa per la stazione appaltante l'idoneità a soddisfare l'obbligo indicato e, più precisamente, a garantire il pagamento dell'obbligazione nascente dall'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 46 comma 1ter del d.lgs. 163/2006 e all'art. IV.5. del Disciplinare di gara.