Il Contributo consortile di Bonifica costituisce onere reale sugli immobili dei consorziati, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 21, comma 1, R.D. 215/1933 e dall’art. 29 della LR 79/2012.
In quanto tale rappresenta una prestazione alla quale è obbligato il proprietario o il titolare di un altro diritto reale sull'immobile.
Sono soggetti al Contributo di bonifica tutti gli immobili (fabbricati e terreni) di qualunque natura (agricoli od extra-agricoli) ricadenti nel perimetro di contribuenza sul quale il Consorzio opera e che traggano dalle opere e dalla connessa attività consortile un benefìcio di bonifica.
Ciò al fine di contribuire alle spese necessarie per assicurare l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica gestite dal Consorzio, per consentire lo svolgimento delle altre attività istituzionali, nonché per concorrere alle spese di funzionamento dell'Ente.
La determinazione del beneficio e i criteri di calcolo sono indicati nel Piano di Classifica degli immobili, documento tecnico amministrativo adottato dall'ente e approvato dalla Giunta Regionale