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Il contributo di bonifica è un onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta nel quale si è provveduto al pagamento.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha chiarito che anche i contributi imposti dai Consorzi di Bonifica sugli immobili soggetti ad IMU, non affittati e non locati, sono deducibili dal reddito complessivo.
Ciò avviene indicando l'importo pagato del tributo al rigo "altri oneri deducibili" del modello 730:

  • Quadro E / Sezione II / rigo E26 del modello 730/2020, indicando il codice ”21″.
  • Quadro RP / Sezione II / rigo RP26del modello PF/2020, indicando il codice ”21″.

Si prega di verificare le indicazioni nei modelli per le dichiarazioni rilasciati dell' Agenzia delle Entrate

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

  • gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile);
  • i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati.

Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca.

 

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