30/04/2015 - Il contributo di bonifica è un onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta nel quale si è provveduto al pagamento. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha chiarito che anche i contributi imposti dai Consorzi di Bonifica sugli immobili soggetti ad IMU, non affittati e non locati, sono deducibili dal reddito complessivo.
Ciò avviene indicando l'importo pagato del tributo al rigo Quadro E, Sezione II, Rigo E 26, codice 6 "altri oneri deducibili" del modello 730/Unico, nel modello 730/2015.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare i documenti relativi alla ricevuta di pagamento ed il Consorzio, per quanto di sua competenza, è sempre disponibile a rilasciare, qualora richieste, eventuali certificazioni di avvenuto pagamento.
Non è invece deducibile il contributo consortile relativo ad un immobile locato a cedolare secca. L'Agenzia chiarisce che per i fabbricati abitativi per i quali il proprietario ha optato per la cedolare secca, non si può procedere alla deduzione dei contributi di bonifica in quanto tale regime di tassazione, non essendo obbligatorio ma permettendo facoltà di scelta, consente al contribuente di valutare la convenienza del regime sostitutivo rispetto a quello ordinario.
Per quanto concerne il contributo consortile afferente i terreni, qualora dalle visure catastali emerga la presenza della deduzione riferibile alla singola particella, occorre considerare il contributo già dedotto dal reddito domenicale e pertanto non deducibile. In caso contrario è possibile portare in deduzione gli oneri consortili in applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR ovvero in relazione al regime fiscale del contribuente.